pRATICHE PATENTI

RINNOVO PATENTE

Per le pratiche di rinnovo patenti abbiamo il collegamento diretto con il Dipartimento Terrestre dei Trasporti e una convenzione con il medico militare che è presente presso i nostri uffici. È possibile effettuare il rinnovo il lunedì alle ore 18:00 nella sede di Sansepolcro via della Costituzione 4e.

Basta un sms una mail o una telefonata per avvertici e presentarvi con la patente di guida e pensiamo noi a tutto.

Foto, versamenti, marche da bollo pensiamo a tutto noi!!

Se la visita ha esito positivo il medico rilascia un certificato sostitutivo valido 30 giorni per circolare e in un paio di giorni lavorativi la nuova patente di guida sarà presso il nostro ufficio.

Di seguito si riportano le scadenze della patente B che variano in base all’eta’ del conducente:

  • ogni 10 anni fino a 50 anni d’età
  • ogni 5 anni, tra 50 e 70 anni d’età
  • ogni 3 anni tra 70 e 80 anni d’età
  • ogni 2 anni per gli ultra ottantenni

Il rinnovo patente deve essere effettuato prima della scadenza che è riportata al punto 4b del documento, vi invitiamo dunque a contattarci per la prenotazione in tempo utile per non ritrovarsi a circolare fuori dagli obblighi di legge.

Contattaci per prendere un appuntamento!

DECLASSAMENTO PATENTE

Si richiede un declassamento dalle patenti superiori (c e d) alla patente b di solito dopo i 65 anni in quanto il rinnovo di patente da questa data diventa più oneroso con l’obbligo di presentarsi in commissione medica locale e una validità di soli 2 anni.

In questo caso ci potete contattare e vi forniremo tutte le informazioni utili per poter procedere con la pratica

PATENTE INTERNAZIONALE

Le convenzioni internazionali in materia prevedono due distinti modelli di patente internazionale:

  • il modello “Ginevra 1949” VALIDITA UN ANNO
  • il modello “Vienna 1968”.VALIDITA 3 ANNI

La validità di entrambi i modelli è sempre nei limiti di validità della patente italiana posseduta.

In Italia è possibile ottenere sia l’uno che l’altro modello di permesso internazionale di guida.

La patente internazionale serve per poter circolare in un paese extracomunitario

Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare.

CONVERSIONE PATENTE ESTERA

La conversione della patente estera deve essere effettuata dai titolari di una patente di guida extraeuropea residenti in Italia da più di un anno.

I titolari di una patente di guida europea possono circolare con quella anche oltre l’anno dall’acquisizione della residenza in Italia, è consigliabile procedere con la conversione in prossimità della scadenza per agevolare le procedure di rinnovo.

Non per tutti gli stati è possibile procedere alla conversione, di seguito l’elenco di quelli con cui l’Italia ha gli accodi:

Albania (fino al 15/08/2014); Algeria; Argentina; Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Croazia; Danimarca; El Salvador (fino al 19/09/2014);Estonia; Filippine; Finlandia; Francia; Germania; Giappone; Gran Bretagna; Grecia; irlanda; islanda; lettonia; libano;Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malta; Marocco; Moldova; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo;Principato di Monaco; Repubblica Ceca; Repubblica di Corea; Repubblica Slovacca; Romania; San Marino; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera, Taiwan; Tunisia; Turchia; Ungheria; Uruguay (fino al 12/12/2014)

 

DUPLICATO PER DETERIORAMENTO

La patente si considera deteriorata quando non sono leggibili:

  • estremi di riconoscimento del documento,
  • dati anagrafici del titolare,
  • data di scadenza,
  • fotografia del titolare,

Documenti necessari per il duplicato:

  • 2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica
  • Se sulla patente deteriorata non è leggibile la data di scadenza e l’ultimo rinnovo è avvenuto prima del 01/10/1995, oppure se la patente è scaduta di validità, è necessario anche un certificato medico in bollo con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art.119 del Codice della Strada
  • Patente di guida posseduta deteriorata in visione per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità
  • Patente di guida posseduta deteriorata in visione per i cittadini comunitari: carta di soggiorno, richiesta ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.54/02

Quando pronto, per ritirare il duplicato va restituita la patente deteriorata con relativo permesso di circolazione agli uffici MCTC.